Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

  1.  ((  Fino  al  31 dicembre 2009 )), il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e' autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di
capitale  deliberati da banche italiane che presentano una situazione
di  inadeguatezza  patrimoniale  accertata dalla Banca d'Italia. Tale
sottoscrizione  puo'  essere effettuata a condizione che l'aumento di
capitale  non  sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in
vigore   del   presente  decreto,  e  che  vi  sia  un  programma  di
stabilizzazione  e rafforzamento della banca interessata della durata
minima  di  trentasei  mesi.  ((  Le  operazioni  di  cui al presente
articolo  sono  effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato.
Le   predette  operazioni  possono  essere  effettuate,  alle  stesse
condizioni  e  con  gli  stessi presupposti, anche con riferimento ad
aumenti   di  capitale  di  societa'  capogruppo  di  gruppi  bancari
italiani. ))
  2.  ((  La  sottoscrizione  e  la prestazione di garanzia di cui al
comma  1  sono  effettuate  ))  sulla base della valutazione da parte
della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
  a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
  b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della
banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
  c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca
richiedente,   per   il   periodo   di   durata   del   programma  di
stabilizzazione e rafforzamento.
  3.  Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione:
  (( «a) sono prive del diritto di voto;
  b)  sono  privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a
tutte le altre categorie di azioni;
  c)  non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo
comma, ultimo periodo, del codice civile;
  d)  sono  riscattabili  da parte dell'emittente a condizione che la
Banca  d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni
finanziarie e di solvibilita' della banca, ne' del gruppo bancario di
appartenenza.
  3-bis.Con  i  decreti  di cui all'articolo 5 sono definite, secondo
criteri  omogenei,  le  modalita' con cui il Ministro dell'economia e
delle  finanze  esercita,  in  qualita'  di  azionista, gli ulteriori
diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo.
))
  4.  Fino  alla  data  di  cessione  delle  azioni  sottoscritte dal
Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al
programma  di  stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono
soggette  alla  preventiva approvazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  5.  Alle  partecipazioni  acquisite  dal  Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi  del presente articolo, non si applicano le
limitazioni  alla  partecipazione  al  capitale  di cui al capo V del
titolo  II  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive  modificazioni.  La qualita' di socio di banca popolare e'
acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni.
  6.  ((  Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai sensi del presente articolo non si applicano )) le
disposizioni  degli  articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
  7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
per  ciascuna  operazione  di  cui  al  presente  articolo le risorse
necessarie  per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse,
da  iscrivere  in  apposito  capitolo  dello  stato di previsione del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  sono  individuate  in
relazione a ciascuna operazione mediante:
  a)  riduzione  lineare  delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle  dotazioni  di  spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste   correttive   e   compensative   delle  entrate,  comprese  le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti  territoriali  aventi  natura  obbligatoria; del fondo ordinario
delle  universita';  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle
risorse  destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
  b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
  c)  utilizzo  mediante  versamento  in  entrata  di  disponibilita'
esistenti  sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria
intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con
esclusione  di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con
corrispondente  riduzione  delle  relative  autorizzazioni di spesa e
contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
  d) emissione di titoli del debito pubblico.
  ((  7-bis.  Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  di  cui  al  comma  7, corredati di relazione tecnica, sono
trasmessi  alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti  per  i  profili  di  carattere finanziario. I pareri sono
espressi  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il
Governo,  ove  non  intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di   decreto,   corredati   dei  necessari  elementi  integrativi  di
informazione,  per  i  pareri definitivi delle Commissioni competenti
per  i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data
di  trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei
pareri, i decreti possono essere comunque adottati. ))
  8.  I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione
di   bilancio   sono  trasmessi  con  immediatezza  al  Parlamento  e
comunicati alla Corte dei conti.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il capo V del titolo II del testo unico delle leggi in
          materia  bancaria e creditizia 1° settembre 1993, n. 385, e
          successive modificazioni, reca: «Banche cooperative».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 degli articoli 106 e
          109  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio 1996, n. 52):
             «Art.  106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
          1.  Chiunque,  a  seguito di acquisti, venga a detenere una
          partecipazione  superiore  alla soglia del trenta per cento
          promuove  un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i
          possessori  di  titoli  sulla  totalita' dei titoli ammessi
          alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  in loro
          possesso.».
             «Art. 109 (Acquisto di concerto). - 1. Sono solidalmente
          tenuti  agli  obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le
          persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere,
          a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi,
          una  partecipazione  complessiva superiore alle percentuali
          indicate nei predetti articoli.».